Art. 4.

      1. I prodotti esplodenti rientranti nella categoria 4a, gruppo B, di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e nella categoria 5a di cui all'articolo 82 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, non sono assoggettati alla disciplina contenuta nell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.